Art. 4.

      1. I proventi derivanti dalla gestione delle case da gioco sono ripartiti nel seguente modo:

          a) per il 30 per cento, in parti uguali, ai comuni di Anzio e di Ariccia e per un

 

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ulteriore 30 per cento, in parti uguali, ai comuni limitrofi di Albano, Genzano, Nettuno e Ardea, con l'obbligo per le medesime amministrazioni comunali di destinare interamente tali fondi ad attività di promozione del turismo;

          b) per il 40 per cento alla provincia di appartenenza dei comuni di Anzio e di Ariccia, con l'obbligo, per la medesima amministrazione provinciale, di destinare tali fondi al recupero dei beni di interesse storico-artistico situati nel territorio di propria competenza.