1. I proventi derivanti dalla gestione delle case da gioco sono ripartiti nel seguente modo:
a) per il 30 per cento, in parti uguali, ai comuni di Anzio e di Ariccia e per un
b) per il 40 per cento alla provincia di appartenenza dei comuni di Anzio e di Ariccia, con l'obbligo, per la medesima amministrazione provinciale, di destinare tali fondi al recupero dei beni di interesse storico-artistico situati nel territorio di propria competenza.